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Incoterms

I termini di resa (Incoterms) rappresentano una codificazione, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna usati nelle vendite internazionali. Gli incoterms indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Le prime regole furono pubblicate nel 1936 come "Incoterms 1936".
Successive modifiche sono state apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010.
L'edizione 2020 si è resa necessaria per mantenere queste regole sempre in linea con le attuali pratiche del Commercio Internazionale.


Gli Incoterms si applicano al contratto di vendita e NON al contratto di trasporto come talvolta erroneamente si ritiene.
Gli Incoterms NON dispongono in ordine a tutti gli obblighi che le parti possono volere includere in un contratto di vendita.
Scopo fondamentale degli Incoterms è sempre stato quello di disciplinare la resa delle merci nei contratti che implicano il passaggio della frontiera.


In considerazione delle modifiche apportate agli Incoterms, è importante fare sempre un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi (es. Incoterms® 2000; Incoterms® 2010). Non fare riferimento all'edizione in corso può dar luogo a controversia relativa alla questione se le parti abbiano inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori che desiderano utilizzare gli Incoterms® 2020 devono pertanto indicare chiaramente che il loro contratto di compravendita è regolato dagli “Incoterms® 2020”.

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Di seguito sono indicati gli Incoterms 

(cliccando sulla singola voce è possibile leggere l’approfondimento sull’Incoterm)

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TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW - Ex Works

FRANCO FABBRICA (….. luogo convenuto)
Nel termine "FRANCO FABBRICA" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (quali ad esempio stabilimento, fabbrica, deposito etc.) o in altro luogo convenuto.
Salvo diverso accordo da inserire con patto esplicito fra le parti, il venditore non è tenuto né a sdoganare la merce per l'esportazione né a caricarla sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.
Il compratore deve quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata. Questo incoterm comporta per il venditore il minimo livello di obblighi.
La clausola EXW può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto compresa quella multimodale.

FCA – Free Carrier

FRANCO VETTORE (….. luogo convenuto)
Nel termine "FRANCO VETTORE" il venditore adempie l'obbligo di consegna col rimettere la merce sdoganata all'esportazione al vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto.
Se il compratore non ha indicato un punto preciso, il venditore è libero di scegliere il punto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce all'interno della località o zona convenuta.
Il venditore è responsabile del caricamento solo se la consegna è effettuata nei suoi locali. Se la consegna avviene in qualsiasi altro luogo, il venditore non è responsabile per lo scaricamento.FCA richiede che il venditore, se previsto, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o di espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione.
FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di emettere una polizza di carico al venditore. FCA è il termine consigliato per la consegna di container.
La clausola FCA può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto compresa quella multimodale.

CPT – Carriage Paid To

TRASPORTO PAGATO FINO A (….. luogo di destinazione convenuto)
Nel termine "TRASPORTO PAGATO FINO A" il venditore adempie l'obbligo di consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato in un luogo concordato.
Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e pagare il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce ed anche ogni spesa addizionale per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata al vettore deve essere sopportato dal compratore. "Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Nel caso in cui per trasportare la merce si utilizzino più vettori, la consegna si intende effettuata quando la merce è stata rimessa al primo vettore. Nel termine CPT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.
Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.
Il termine CPT può essere usato per tutti i modi di trasporto.

CIP – Carriage And Insurance Paid To

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (….. luogo di destinazione)
Nel termine "TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A" il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CPT con l'onere in più di provvedere anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura assicurativa che copre “tutti i rischi” ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio. CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
Il termine CIP può essere usato per tutti i modi di trasporto.

DPU – Delivered at Place Unloaded

RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE SCARICATO (….. luogo di destinazione convenuto)
Nel termine RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE SCARICATO il venditore effettua la consegna mettendo la merce scaricata dal mezzo di trasporto a disposizione del compratore nel porto o luogo di destinazione concordato. Tale porto o luogo include ogni spazio, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale.
Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel porto nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione, ma non all'importazione.
Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.

DAP – Delivered At Place

RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (….. luogo di destinazione convenuto)
Nel termine RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto.
Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto fino al luogo di destinazione convenuto.
Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.
Il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione, ma non all'importazione.
Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.

DDP – Delivered Duty Paid

RESO SDOGANATO (….. luogo di destinazione convenuto)
Nel termine "RESO SDOGANATO" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere a disposizione la merce, già sdoganata all'importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto.Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti. L’IVA o altre tasse simili pagabili per l’importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita. Mentre col termine EXW il venditore assume il livello minimo di obblighi, col DDP li assume al livello massimo.
Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione. Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.
 

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TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – Free Alongside Ship

FRANCO LUNGO BORDO (….. porto di imbarco convenuto)
Nel termine "FRANCO LUNGO BORDO" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. A partire da quel momento tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alle merci devono essere sopportate dal compratore. Nel termine FAS l'onere dello sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.
Il venditore non ha l’obbligo di sdoganare merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione.
Il termine FAS può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

FOB – Free On Board

FRANCO A BORDO (….. porto di imbarco convenuto)
Nel termine "FRANCO A BORDO" il venditore adempie l'obbligo di consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto. A partire da questo momento tutte le spese ed i rischi di perdita o danneggiamento della merce sono a carico del compratore.
Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena.
Il venditore deve provvedere allo sdoganamento della merce per l'esportazione.
Il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione.
Il termine FOB può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Non va pertanto mai usato nei trasporti aerei come talvolta erroneamente avviene.

CFR – Cost and Freight

COSTO E NOLO (….. porto di destinazione convenuto)
Nel termine "COSTO E NOLO" il venditore adempie l'obbligo di consegna, come nella precedente clausola FOB, nel momento in cui la merce è a bordo della nave nel porto d'imbarco convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in cui la merce è a bordo della nave nel porto di imbarco.
Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.
Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.
Questo termine può essere usato solo nel caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

CIF – Cost, Insurance and Freight

COSTO ASSICURAZIONE E NOLO (….. porto di destinazione convenuto)
Nel termine "COSTO ASSICURAZIONE E NOLO" il venditore adempie l'obbligo di consegna, come nel termine CFR, quando la merce è a bordo della nave nel porto di imbarco. Egli però non solo è tenuto a sopportare i costi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto e quelli relativi allo sdoganamento della merce per l'esportazione ma ha anche l'obbligo di fornire una copertura assicurativa minima contro il rischio del compratore di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore pertanto è tenuto a stipulare il contratto di assicurazione e pagare il premio relativo. Per quanto riguarda invece i rischi di perdita o di danneggiamento della merce e le eventuali spese supplementari, dovute a fatti verificatisi dopo che la merce ha oltrepassato la murata della nave, questi passano dal venditore al compratore. Per concludere nel termine CIF il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CFR con la sola aggiunta dell'obbligo di stipulare e pagare i costi di un'assicurazione marittima (con copertura minima) contro i rischi di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa.
Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore.
La clausola CIF è utilizzabile esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.