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Milano zone movida: prorogato al 27 settembre - dalle 22 alle 5 - il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine (aggiunte le zone Sarpi e Bicocca)

Consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l’uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all’interno dei locali o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo

AGGIORNAMENTO DEL 24 AGOSTO

Il Comune di Milano ha prorogato di un mese l’ordinanza - entrata in vigore il 30 luglio (vedi sotto) - che regolamenta le aree della movida, limitando l’uso del vetro e delle lattine solo all’interno dei locali o nei plateatici con servizio al tavolo.

Nell’ordinanza pubblicata dal Comune di Milano, tra le aree soggette al provvedimento, oltre alla conferma di quelle già inserite (Duomo, Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli ,Tortona, ‘Nolo’, corso Como, Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Isola, Melzo e Lazzaretto), vengono aggiunte Sarpi e Bicocca.

In tutte queste zone, da lunedì 29 agosto a martedì 27 settembre, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sarà in vigore il divieto di vendere o somministrare cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina. Potranno essere utilizzati soltanto contenitori di carta o plastica previa spillatura o mescita delle bevande.

L'ordinanza si applica a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici e street food.

 

INIZIALE PROVVEDIMENTO

Milano: un’ordinanza del Comune stabilisce che da sabato 30 luglio a domenica 28 agosto, dalle 22 alle 5 di mattina nelle seguenti aree (planimetria allegata alla delibera):

1) Area Duomo;

2) Area Arco della Pace;

3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;

4) Area Nolo;

5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;

6) Area Isola;

7) Area Lazzaretto;

8) Area Melzo;

è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere (a qualsiasi titolo, anche gratuitamente), cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

E’ consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

Dalle ore 22 alle ore 5 resta consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l’uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all’interno dei locali o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo (fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine).

 

L’ordinanza del Comune di Milano

24/08/22
Categoria: Area media

Tipologia: Milano Provincia

 
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