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Trasporti internazionali

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Gli attori principali di un contratto di trasporto sono: lo spedizioniere (in qualità di mandatario) e/o il vettore.

Generalmente ci si avvale dei vettori per contratti di trasporto importanti e regolari; mentre gli spedizionieri (che spesso svolgono un ruolo di vettori contrattuali) sono in grado di veicolare anche piccole partite di merce riuscendo a negoziare con i vettori condizioni più favorevoli.
Lo spedizioniere risponde degli errori derivanti dall’inosservanza delle istruzioni ricevute dall’esportatore, mentre il vettore risponde della perdita e dell’avaria delle merci consegnategli per il trasporto , dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, a meno che non riesca a dimostrare l’esistenza di una causa di esonero da responsabilità.

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In relazione all’ambiente in cui viene eseguito è necessario distinguere in tre figure di trasporto:

  • Via terra (trasporto stradale e ferroviario)
  • Via acqua (trasporto via mare, lacuale e fluviale)
  • Via aria (trasporto aereo)

Anche se i vettori che operano nei diversi ambienti offrono sostanzialmente gli stessi servizi (presa in carico della merce al punto di partenza, carico, trasporto, scarico ed eventuale riconsegna al destinatario) ogni tipo di trasporto comporta una diversa qualità di mezzi necessari alla sua esecuzione, tecniche di caricazione e di movimentazione, supporti logistici

Queste differenze comportano una differenziazione in primo luogo sotto il profilo normativo ma anche nei criteri di tassazione, nei procedimenti di calcolo delle tariffe applicate da ogni sistema, nella documentazione oltre che ovviamente per le diverse modalità di esecuzione, itinerari, tempi di transito, trasbordi, ecc.

 

La disciplina del trasporto internazionale è contenuta in convenzioni internazionali per modalità di trasporto

Trasporto marittimo 

- Convenzione internazionale per l’unificazione di certe regole in materia di polizza di carico

  (Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 e successivi protocolli 1968-1979)

- Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare (Amburgo 31 marzo 1978)

Trasporto aereo

- Convenzione di Montreal (Montreal 28 maggio 1999)

Trasporto stradale

-Convenzione C.M.R. relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Ginevra 19 maggio 1956)

- Protocollo di modifica di tale Convenzione (Ginevra 5 luglio 1978)

Trasporto ferroviario

- Convenzione COTIF relativa ai trasporti internazionali ferroviari (Berna 9 maggio 1980)

- Protocollo portante modifica alla Convenzione sopra enunciata (Vilnius 3 giugno 1999)

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I DOCUMENTI DI TRASPORTO

Tipologia di trasporto Documenti di trasporto
Trasporto marittimo polizza di carico, polizza diretta, documenti emessi dagli operatori di trasporto, polizza di trasporto combinato (Combined Bill of Lading), lettera di vettura marittima.
Trasporto aereo lettera di vettura aerea (Air Way Bill – AWB)
Trasporto stradale lettera di vettura
Trasporto ferroviario lettera di vettura

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I documenti di trasporto svolgono le seguenti funzioni:

  • certificare la presa in carico delle merci da parte del vettore, l’assunzione dell’obbligo di custodirle, trasportarle nonché quello di riconsegnarle al destinatario nelle stesse condizioni e quantità in cui sono state ricevute;
  • comprovare esistenza e contenuto del contratto di trasporto relativo alle merci in esso descritte.

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Al documento del trasporto marittimo fin da epoca remota e proprio per quelle che erano le caratteristiche del trasporto marittimo di allora, è stata attribuita una funzione supplementare ossia quella di rappresentare le merci in essa descritte ed incorporate, consentendone il trasferimento mediante semplice trasmissione del documento. La conseguenza di ciò è che il possesso del documento da parte del destinatario è condizione necessaria per esigere dal vettore la riconsegna delle merci al termine del viaggio.

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Per maggiori informazioni contattaci
  02 7750320 
  aice@unione.milano.it