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La sottosezione Note esplicative fornisce una prima informazioneriguardo al contenuto dei singoli capitoli della Taric.
SEZIONE I animali vivi e prodotti del regno animale
CAPITOLO 1 ANIMALI VIVI
CAPITOLO 2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
CAPITOLO 3 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
CAPITOLO 4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
SEZIONE II prodotti del regno vegetale
CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
CAPITOLO 7 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
CAPITOLO 8 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
CAPITOLO 9 CAFFE', TE', MATE E SPEZIE
CAPITOLO 10 CEREALI
CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO
CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI
CAPITOLO 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
SEZIONE III grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione;grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetali
CAPITOLO 15 GRASSI E OLI ANIMALIO VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARILAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
CAPITOLO 16 PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
CAPITOLO 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI
CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
SEZIONE IV prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti;tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
CAPITOLO 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
CAPITOLO 24 TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
SEZIONE V prodotti minerali
CAPITOLO 25 SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
CAPITOLO 26 MINERALI, SCORIE E CENERI
CAPITOLO 27 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI
SEZIONE VI prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
CAPITOLO 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI
CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
CAPITOLO 30 PRODOTTI FARMACEUTICI
CAPITOLO 31 CONCIMI
CAPITOLO 32 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI
CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE
CAPITOLO 34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; CERE PER L'ODONTOIATRIA E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO
CAPITOLO 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI
CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI
CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA
CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
SEZIONE VII materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
CAPITOLO 39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
CAPITOLO 40 GOMMAE LAVORI DI GOMMA
SEZIONE VIII pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
CAPITOLO 41 PELLI "DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA" E CUOIO
CAPITOLO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA
CAPITOLO 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI
SEZIONE IX legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
CAPITOLO 44 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
CAPITOLO 45 SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO
CAPITOLO 46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
SEZIONE X paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare "avanzi o rifiuti" carta e sue applicazioni
CAPITOLO 47 PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE "AVANZI O RIFIUTI"
CAPITOLO 48 CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI
SEZIONE XI materie tessili e loro manufatti
CAPITOLO 50 SETA
CAPITOLO 51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
CAPITOLO 52 COTONE
CAPITOLO 53 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
CAPITOLO 54 FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI
CAPITOLO 55 FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO
CAPITOLO 56 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA
CAPITOLO 57 TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI
CAPITOLO 58 TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI TUFTED; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI
CAPITOLO 59 TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
CAPITOLO 60 STOFFE A MAGLIA
CAPITOLO 61 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA
CAPITOLO 62 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA
CAPITOLO 63 ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI
SEZIONE XII calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli "da pioggia o da sole"; bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
CAPITOLO 64 CALZATURE, GHETTE E DOGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI
CAPITOLO 66 OMBRELLI "DA PIOGGIA O DA SOLE", OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
SEZIONE XIII lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI
CAPITOLO 69 PRODOTTI CERAMICI
CAPITOLO 70 VETRO E LAVORI DI VETRO
SEZIONE XIV perle fini o coltivate, pietre preziose "gemme", pietre semipreziose "fini" o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
CAPITOLO 71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE "GEMME", PIETRE SEMIPREZIOSE "FINI" O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
SEZIONE XV metalli comuni e loro lavori
CAPITOLO 72 GHISA, FERRO E ACCIAIO
CAPITOLO 73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
CAPITOLO 74 RAME E LAVORI DI RAME
CAPITOLO 75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL
CAPITOLO 76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
CAPITOLO 77
CAPITOLO 78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO
CAPITOLO 79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO
CAPITOLO 80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO
CAPITOLO 81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE
CAPITOLO 82 UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
CAPITOLO 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
SEZIONE XVI macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
CAPITOLO 84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
CAPITOLO 85 MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
SEZIONE XVII materiale da trasporto
CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI "COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI" DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE
CAPITOLO 87 VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI
CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE
CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE
SEZIONE XVIII strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
CAPITOLO 90 STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI EDAPPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
CAPITOLO 91 OROLOGERIA
CAPITOLO 92 STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI
SEZIONE XIX armi, munizioni e loro parti ed accessori
CAPITOLO 93 ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
SEZIONE XX merci e prodotti diversi
CAPITOLO 94 MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE
CAPITOLO 95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI
CAPITOLO 96 LAVORI DIVERSI
SEZIONE XXI oggetti d'arte, da collezione o di antichita' CAPITOLO 97 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITA'
CAPITOLO 98 IMPIANTI INDUSTRIALI
SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Note
1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti secchi o disseccati comprende anche iprodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.
CAPITOLO 1
ANIMALI VIVI
Nota
1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi
1.a" i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altriinvertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;
1.b" le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
1.c" gli animali della voce 9508.

CAPITOLO2
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
Nota
1. Questo capitolo non comprende
1. a" per quantoriguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non attiall'alimentazione umana;
1. b" le budella, le vesciche egli stomachi di animali "voce 0504", nonche' il sangue di animali "voci 0511 o 3002"
1. c"i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 "capitolo15".
2.
Note complementari
1. A. Sono considerati come
1. A. a" carcassa della specie bovina, ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpointero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con osenza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora lecarcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazionicarpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; e' da considerare comecarcassa la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossanonche' il colletto e le spalle, ma con piu' di dieci paia dicostole;
1. A. b" mezzena della specie bovina, ai sensidelle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombaree sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; e' da considerare come mezzena la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonche' il colletto e la spalla, ma con piu' di dieci costole;
1. A. c" quarti compensati, ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito
1. A. c" - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonche' il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonche' la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
1. A. c" -oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonche' il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonche' la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate. I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i quarti compensati devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il pesototale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, e' tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte piu' pesante "quarti anteriori o quarti posteriori"
1. A. d" busto, ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonche' il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia "le prime quattro paia devono essere intere, lealtre possono essere tagliate", con o senza la pancia;
1.A. e" quarto anteriore, ai sensi delle sottovoci 0201 20 30e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonche' il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole "le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate", con o senza la pancia;
1. A. f" sella, ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonche' le cosce e le lombate, con unminimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
1. A. g" quarto posteriore, aisensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonche' la coscia e lalombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senzala tibia e con o senza la pancia;
1. A. h" 11. tagli di quarti anteriori detti crop e chuck and blade, ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore conun minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
22. tagli di punta di petto detti brisket, ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremita' del petto.
1. B. Per la determinazione del numero di costole intere otagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto lecostole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
2. A. Sono considerati come
2. A. a" carcasse intere o mezzene, ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delleunghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassaintera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare esacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisiischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, lacoda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
2. A. b" prosciutto, ai sensi delle sottovoci0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore"caudale" della mezzena, comprendente le ossa, cono senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo. Il prosciutto e' separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
2. A. c" parte anteriore, ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 1960, la parte anteriore "craniale" della mezzenasenza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo. La parte anteriore e' separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.La parte superiore "dorsale" della parte anteriore"collare", anche con la scapola e la relativa muscolatura, e' considerata come una parte della lombata quando e' separata dalla parte inferiore "ventrale" della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
2. A. d" spalla, ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 1139, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo. La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se e' presentata sola;
2. A. e" lombata, ai sensi delle sottovoci 0203 1913, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotennao il lardo. La lombata e' separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
2. A. f" pancetta, ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
2. A.g" mezzena bacon, ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, ossoiliaco e diaframma;
2. A. h" 3/4 anteriori, ai sensidella sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
2. A. i" 3/4 posteriori, ai sensidella sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
3. A. k" parte centrale,ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata. La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
4.
2. B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f" rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo. Qualora i tagliche rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31,0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g" sono gia' state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub
2 A, rispettivamente lettere b", c" ed" in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
2. C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 30 30, 020649 20 e 0210 90 39, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua e loro parti. La testa e' separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio. Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata guancia bassa. Tuttavia, la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore "compresa la gola, parte della spalla" rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55,0210 19 51 o 0210 19 81.
2. D. E' considerato lardo ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato aquesta in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso deltessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna. Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
2. E. Sono considerati secchi o affumicati, ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 021019 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine "tenore in azoto 6,25" nella carne e' uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO937-1978.
3. A. Sono considerati come
3. A. a" carcassa, ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
3. A.b" mezzena, ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 020430, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
3. A. c" busto, ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonche' la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
3. A. d" mezzo busto, ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonche' la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
3. A.e" costata e sella, ai sensi delle sottovoci 0204 22 30,0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassadopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
3. A. f"mezza costata e mezza sella, ai sensi delle sottovoci 0204 22 30,0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
3. A. g" coscia intera, ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
3. A. h" mezzacoscia, ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
3. B.Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come
4. a" pezzi di volatili non disossati, ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 27 20 a 0207 27 70 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa. I pezzi di volatili, dicui alla lettera a", cui e' stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 3579, 0207 14 70 o 0207 36 79;
b" meta', ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25,0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la meta' carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
4.c" quarti, ai sensi delle sottovoci 0207 1320, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 020727 20, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una meta';
4.d" ali intere, anche senza punta, ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 020727 30 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, puo' anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
4.e" petti, ai sensi delle sottovoci 020713 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50,0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
4.f" cosce, ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 1460, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
4.g" fusi "coscette" di tacchini e di tacchine, ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 2760, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
4.h"cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi "coscette", ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura cheli ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
4.i" parti dette palto' di oca o di anatra, ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 020736 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonche' delle ossa della carcassa "carena dello sterno, coste, colonna vertebrale esacro", ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo e' la calcolato nel modo seguente
5.a" se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme e' quella del dazio applicabile a tale componente;
5. b" negli altri casi, tale aliquota e' quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione piu' elevata.
6.
6. a" Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come carni insaporite le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondita' o sulla totalita' della superficie del prodotto ed il cui condimento e' percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
7. b" I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purche' cio' non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
8.
7. Si considerano come salate o in salamoia, ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta inprofondita' in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, cosi', un tenore complessivo di sale uguale o superiore a1,2 %, in peso.

CAPITOLO 3
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" i mammiferi marini "voce 0106" e le loro carni "voci 0208 o 0210"
1. b" i pesci "compresi i loro fegati, uova e lattimi" e i crostacei, i molluschi egli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione"capitolo 5" le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschio di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana "voce 2301"
c" il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce "voce1604".
1.
2. In questo capitolo, l'espressione agglomerati in forma di pellets indica i prodotti presentati in formadi cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressionesia con l'aggiunta di un legante in piccole quantita'.

CAPITOLO 4
LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE;PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESIALTROVE
Note
1. Si considera come latte il latte intero e il latte parzialmenteo totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come
2. a"burro il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro ricombinato "fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi" che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse e' uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte e' di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua e' di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma puo' contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
2. b" paste da spalmare lattiere le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere e' uguale o superiore a 39 % ma inferiore a80 % in peso.
3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti
a" avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale osuperiore a 5 %;
b" avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
c"essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
4. Questo capitolo non comprende
4. a" i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, piu' di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca" voce 1702"
4. b" le albumine"compresi i concentrati di piu' proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, piu' di 80 % di proteine di siero di latte" "voce 3502" nonche' le globuline "voce 3504".
Note di sottovoci
1. Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione siero di latte modificato designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioe' in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i saliminerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonche' i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.
2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine burro non comprende il burro disidratato e il ghee "sottovoce 0405 90".
Note complementari
1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a0406 e'
1. a" per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a talecomponente;
1. b" per gli altri miscugli, quello del componente che ha il prelievo piu' elevato.
2. Sono consideratecome forme standard, ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 9003, le forme aventi i seguenti pesi netti
- Emmental da 60 kg opiu' ma non piu' di 130 kg;
- Gruye're e Sbrinz da 20 kg o piu' manon piu' di 45 kg;
- Bergka'se da 20 kg o piu' ma non piu' di 60kg;
- Appenzell da 6 kg o piu' ma non piu' di 8 kg.

CAPITOLO 5
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESIALTROVE
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale "liquido o disseccato"
1. b" i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonche' dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511" capitoli 41 o 43"
c" le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine"sezione XI"
d" le teste preparate per oggetti di spazzolificio "voce 9603".
1.
2.I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi "voce 0501".
3. Nella nomenclatura si considera come avorio la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonche' dai denti di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura si considerano come crini i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.
SEZIONE II
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Nota
1. In questa sezione, l'espressione agglomerati in forma di pellets indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6
PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
Note
1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i collages e simili quadretti "tableautins" della voce 9701.

CAPITOLO 7
ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
Note
1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce1214.
2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione ortaggi o legumi comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce "Zea mays var.saccharata", pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata "Majoranahortensis o Origanum majorana".
3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi
3. a"i legumi da granella secchi, sgranati "voce 0713"
3.b" il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102a 1104;
3. c" le farine, i semolini, le polveri, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate"voce 1105"
d" le farine, i semolini ele polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 "voce1106".
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta essiccati, tritati o polverizzati"voce 0904".
Nota complementare
1. Sono considerati pellets ottenuti a partire da farine e semolini ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

CAPITOLO 8
FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
Note
1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.
3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di
3. a" migliorare la loro conservazione o la loro stabilita' "per esempio mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio"
b" migliorare o mantenere il loro aspetto "per esempio mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantita' di sciroppo di glucosio" purche' mantengano il carattere di frutta secche.
Note complementari
1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio"tenore in zuccheri", dei prodotti compresi inquesto capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro - utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento "CEE" n.558/93 - e moltiplicato per il fattore 0,95.
2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come frutta tropicali le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiu', litchi, frutta di jack "pane di scimmia", sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85,0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come noci tropicali le nocidi cocco, di acagiu', del Brasile, di arec "o dibetel", di cola e macadamia.

CAPITOLO9
CAFFE', TE', MATE E SPEZIE
Note
1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono daclassificare come segue
1. a" i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
1.b" i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sonoda classificare nella voce 0910.
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 %5B compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a" e b"%5D, non ne modifica la classificazione purche', nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti cosi' addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.
1.
2.Questo capitolo non comprende il pepe detto di Cubebe "Pipercubeba" ne' gli altri prodotti della voce 1211.
Nota complementare
1. Il prelievo applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a"e' quello applicabile alla componente che ha il prelievo piu' elevato.

CAPITOLO 10
CEREALI
Note
1. a" I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
1. b" Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.
2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce "capitolo7".
Nota di sottovoci
1. Si considera come frumento "grano" duro il frumento della specie Triticum durum e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del Triticum durum che presentino lo stesso numero "28" di cromosomi di quest'ultimo.
Note complementari
1. Sono considerati
1. a" riso a grani tondi, ai sensidelle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 100630 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hannouna lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza e' inferiore a 2;
1. b" riso a grani medi, ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13,1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza e' inferiore a 3;
1.c" riso a grani lunghi, ai sensi delle sottovoci 1006 10 25,1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 2096, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 100630 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;
1. d" risone "risopaddy", ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23,1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 1098, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;
1. e"riso semigreggio, ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13,1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 2098, il riso del quale e' stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di riso bruno, riso cargo, riso loonzain e riso sbramato;
1. f" riso semi lavorato, ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42,1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
1. g"riso lavorato, ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 100630 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98,il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso agrani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a granitondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
1. h" rotture, ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
2.
2. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e'
a" per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
2. b" negli altri casi, tale aliquota e' quella del dazio applicabile %0D%0A al componente soggetto all'imposizione piu' elevata.

CAPITOLO 11
PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA;GLUTINE DI FRUMENTO
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffe' "voci 0901 o 2101, secondo il caso"
1. b"le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce1901;
1. c" i corn flakes ed altri prodotti della voce1904;
1. d" gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
1. e" i prodotti farmaceutici "capitolo 30"
1. f" gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche "capitolo33".
2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco
2. A. a" tenore di amido "determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato" superiore a quello indicato nella colonna 2;
2. A. b" tenore di ceneri "dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte" inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.
3. A. I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi ospezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.
4.
2. B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, e' "in peso"uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.
2. B. In caso contrario, questi prodotti sono daclassificare nelle voci 1103 o 1104.

CAPITOLO 12
SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTEINDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI
Note
1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati semi oleosi in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco edi karite'. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o0802 e le olive "capitoli 7 o 20".
2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce "diversi da quelli della specieVicia faba" o di lupini sono considerati come semi da sementa della voce 1209.
3. Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa
3. a" i legumi da granella ed il granturco dolce "capitolo 7"
3. b" le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
3 .c" i cereali "capitolo 10"
3. d" i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.
4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti dipiante delle seguenti specie basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
4. Ne sono invece esclusi
4. a" i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
4. b" i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
4. c" gli insetticidi, i fungicidi, glierbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine alghe non comprende
5. a" i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;
5. b" le colture di microrganismi della voce 3002;
c" i concimi delle voci 3101 o 3105.
5.
6.

CAPITOLO 13
GOMME, RESINE ED ALTRISUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
Nota
1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;
1. Ne sono, invece, esclusi
1. a"gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, piu' di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri "voce 1704"
1. b" gli estratti di malto "voce 1901"
1. c"gli estratti di caffe', di te' o di mate "voce2101"
1. d" i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche "capitolo 22"
1.e" la canfora naturale e la gli cirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
1. f" i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppio dei fattori sanguigni "voce 3006"
1. g"gli estratti per concia o per tinta "voci 3201 o3203"
1. h" gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonche' le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande "capitolo 33"
1.i" la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule,il chicle e le gomme naturali simili "voce 4001".

CAPITOLO 14
MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
Note
1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XIl e materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonche' le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambu' "anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremita' arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto", le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno "voce4404".
3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno "voce4405".
4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio "voce 9603".
SEZIONE III
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LOROSCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMA LE OVEGETALE

CAPITOLO 15
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LOROSCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE OVEGETALE
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
1. b" il burro, il grasso e l'olio di cacao "voce 1804"
1.c" le preparazioni alimentari contenenti, in peso, piu' di15 % di prodotti della voce 0405 "generalmente capitolo21"
1. d" i ciccioli "voce 2301"e i residui delle voci da 2304 a 2306;
1. e" gli acidigrassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
1. f" il fatturato "factis" per la gomma derivato dagli oli "voce 4002".
2.
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi "voce1510".
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione "soapstocks", le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 0010, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11,1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 9040 a 1515 90 59 e 1518 00 31
1. a" gli oli vegetalifissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare greggi, quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti
1.a" - decantazione entro i termini normali;
1. a"- centrifugazione, o filtrazione, purche', per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla forza meccanica, quale la gravita', la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
1. b" gli olivegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare greggi, quando non si distinguono dagli oli e dai grassivegetali ottenuti per pressione, ne' per il colore, l'odore o il gusto, ne' per proprieta' speciali analitiche riconosciute;
1.c" sono da considerare ugualmente oli greggi, l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidigrassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X Bdel regolamento "CEE" n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate
2. A.
Tabella I
Tenore in acidi grassi in% degli acidi grassi totali
Acidi Percentuali
Acido miristico <0,05
Acido linolenico " 1 " < 0,9
Acidoarachico < 0,6
Acido eicosenoico < 0,4
Acido beenico" 2 " < 0,3
Acido lignocerico < 0,2
"1 " < 1,0 per gli oli d'oliva vergini delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90, originari del Marocco, fino al 31 ottobre 2001.
" 2 " < 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.
2. A.
Tabella II
Tenore in steroli in % degli sterolitotali
Steroli Percentuali
Colesterolo < 0,5
Brassicasterolo" 1 " < 0,1
Campesterolo <4,0
Stigmasterolo " 2 " < Campesterolo
Betasitosterolo " 3 " > 93,0
Delta-7-stigmastenolo < 0,5
"
1 " <0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.
" 2 "Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti" sottovoce NC
1509 10 10" e per gli oli di sansa d'oliva greggi "sottovoce NC 1510 00 10".
"3 "Delta-5,23-stigmastadienolo%2Bclerosterolo%2Bbetasitosterolo%2Bsitostanolo%2Bdelta-5-
avenasterolo%2Bdelta-5,24-stigmastadienolo.
3. Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati "segnatamente gli oliriesterificati" e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di olidi diversa natura e' determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento "CEE" n.2568/91.
4.
2. B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processifisici, in condizioni, segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi rientrano nella voce NC 1510.
2. B. I. IIIE' considerato olio di oliva vergine lampante ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidita', presenti
2. B. I. II a" tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;
2. B. I. II b" tenore ineritrodiolo %2B uvaolo non superiore a 4,5 %;
2. B. I. II c" contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;
2. B. I. II d" somma degli isomeritransoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeritranslinoleici %2B translinolenici non superiore a 0,10 %;
2. B.I. II e" tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50mg/kg;
2. B. I. II f" una differenza tra composizioneHPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiorea 0,3 e
2. B. I. II g" una o piu' delle seguenti caratteristiche
2. B. I. 1" numero di perossidi superiorea 20 mEq di ossigeno attivo/kg;
2" tenore in solventi alogenati volatili totali superiore a 0,20 mg/kg e superiore a 0,10mg/kg per almeno uno di essi;
2. B. I 3" coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e, dopo trattamento dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11; in realta', certi oli aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a3,3 g/100 g possono avere, dopo passaggio su allumina attivata conformemente al metodo descritto nell'allegato IX del regolamento"CEE" n. 2568/91, un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,10; in tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuate in laboratorio conformemente al metododescritto nell'allegato XIII del regolamento citato, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti
2. B. I. 3" -coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,20
2. B. I. 3" - variazione "DK" del coefficiente di estinzione in prossimita' di 270 nm superiore a 0,01 e non superiorea 0,16, e' cioe'
DK =Km - 0,5 "Km - 4 %2B Km %2B 4 "
Km =indica il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimita' di 270 nm,
Km- 4 %2B Km %2B 4 = indicano i coefficienti di estinzione alla lunghezza d'onda inferiore e superiore di 4 nm a quella di Km ;
2.B. I. " 4" caratteristiche organolettiche che evidenzino difetti percepibili con un'intensita' superiore al limitedi accettabilita', con punteggio inferiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento "CEE"n. 2568/91;
2. B. II. II E' considerato altro olio d'oliva vergine ai sensidella sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche
2. B. II. I a" acidita', espressa inacido oleico, non superiore a 3,3 g/100 g;
2. B. II. I b"numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;
2.B. II. I c" tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;
2.B. II. I d" tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10mg/kg;
2. B. II. I e" coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,10;
2. B. II. I f" variazione"%C4K" del coefficiente di estinzione in prossimita' di 270 nm non superiore a 0,01;
2. B. II. I g"caratteristiche organolettiche che evidenzino anche difetti percepibili con un'intensita' inferiore al limite di accettabilita', con punteggio pari o superiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento "CEE" n.2568/91;
2. B. II. I h" tenore in eritrodiolo %2B uvaolonon superiore a 4,5 %;
2. B. II. I i" contenuto in acidigrassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3%;
2. B. II. I k" somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici %2B translinolenici non superiore a 0,05 %;
2. B. II. I l" tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;
2. B. II. I m" una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.
2. C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche
2. C. a" acidita', espressa in acido oleico, non superiore a 1,5 g/100 g;
2. C. b" tenore incere non superiore a 350 mg/kg;
2. C. c" coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,0;
2. C. d" variazione del coefficiente di estinzione "%C4K" in prossimita' di 270 nm non superiore a 0,13;
2. C. e"tenore in eritrodiolo %2B uvaolo non superiore a 4,5 %;
2. C.f" contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;
g" somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici %2B translinolenici non superiore a 0,30 %;
2. C.h" una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.
2. D. Sono considerati oli greggi ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche
2. D. a" acidita', espressa in acido oleico, superiore a 0,5 g/100 g;
2. D. b" tenore ineritrodiolo %2B uvaolo pari o superiore a 12 %;
2. D. c" contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;
2. D. d" somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici %2B translinolenici non superiore a 0,10 %;
2. D.e" una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.
2. E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonche' gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2.B, 2.Ce 2.D. Gli oli di questa voce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,0 %,una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici %2B translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,5.
3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39
3.a" i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento "CEE"n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;
3. b" i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo " 1 ", determinata conformemente all'allegato V del regolamento "CEE"n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento "CEE" n.2568/91. A tale fine e' necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.
" 1 " Delta-5,23-stigmastadienolo %2Bclerosterolo %2B betasistosterolo %2B sitostanolo %2Bdelta-5-avenasterolo %2B delta-5,24-stigmastadienolo.
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICIE ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL
TABACCO LAVORATI
Nota
1. In questa sezione l'espressione agglomerati in forma di pellets indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16
PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI ODI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Note
1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nellavoce 0504.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purche' contengano piu' di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o piu' dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, ne' alle preparazioni delle voci 2103 o2104.
2. Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per preparazioni omogeneizzate si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantita' di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 160210 ha la priorita' su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.
Note complementari
1. Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21,1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati non cotti i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61,1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte piu' grossa.
2. Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11a 1602 49 15, l'espressione e loro pezzi si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti,lombate, collari o spalle di suini domestici.

CAPITOLO 17
ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
Nota
1. Questo capitolo non comprende
1. a" i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao "voce 1806"
1.b" gli zuccheri chimicamente puri "diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio" e gli altri prodotti della voce 2940;
1.c" i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
Nota di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per zucchero greggio lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 170112 10 e 1701 12 90 sono considerati zuccheri greggi gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti ne' di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 170111 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformita' dell'articolo 1 del regolamento "CEE"n. 431/68 non e' del 92 %, e' calcolato come segue
2. il tassoindicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.
3. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati zuccheri bianchi gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori ne' d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o piu' di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71,1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, e' determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento"CE" n. 1423/95.
5. E' considerato isoglucosio, ai sensi delle sottovoci 1702 3010, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.
5. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca e' determinato in conformita' dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento "CE" n. 1423/95.
6.
6. E considerato come sciroppo di inulina
6. a" ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
6. b" ai sensi della sottovoce1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sottoforma libera o sotto forma di saccarosio.
7. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo "EA" stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalita' dell'assortimento.

CAPITOLO 18
CACAO E SUE PREPARAZIONI
Note
1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403,1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.
2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonche', con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.
Note complementari
1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo "EA" stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalita' dell'assortimento.
2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

CAPITOLO 19
PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLEO DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" ad eccezionedei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti piu' del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di taliprodotti "capitolo 16"
1. b" iprodotti a base di farine, di amidi o di fecole "biscotti,ecc.", appositamente preparati per l'alimentazione deglianimali "voce 2309"
1. c" imedicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Ai fini della voce 1901, per farine e semolini si intendono
2.a" le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
2.b" le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini o dalle polveri di ortaggi o legumi secchi "voce0712", di patate "voce 1105" o di legumida granella secchi "voce 1106".
3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, piu' di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.
4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione altrimenti preparati significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione piu' spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.
Note complementari
1. Le merci delle sottovoci 1905 30, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo "EA" stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalita' dell'assortimento.
2. Ai sensi della sottovoce 1905 30, sono considerati come biscotti con aggiunta di dolcificanti soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % eun tenore in materie grasse non superiore a 35 % "Le materieutilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori."
3. La sottovoce 1905 30 non comprende le cialde e le cialdine che hanno, in peso, un tenore in acqua superiore a 10 % "sottovoce1905 90 40".

CAPITOLO 20
PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTREPARTI DI PIANTE
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
1. b" le preparazioni alimentari contenenti piu' di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti "capitolo 16"
1. c" le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria "voce 1704" o i prodotti di cioccolato "voce 1806".
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 "diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8", che sono stati preparati oconservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a".
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7% o piu', in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2009 per succhi non fermentati, senza aggiunta di alcol e, si intendono i succhi il cui titolo alcol ometricovolumico "vedi nota 2 del capitolo 22" non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per ortaggi o legumi omogeneizzati si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cuicontenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantita' di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorita' su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per preparazioni omogeneizzate si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantita' di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorita' su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
Note complementari
1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio "tenore di zuccheri", dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro - utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento "CEE" n.558/93 - e moltiplicato per il fattore
2. -- 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,
2. -- 0,95 per i prodotti delle altre voci.
3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 200899 sono considerati con aggiunta di zuccheri quando il loro tenore di zuccheri e' superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante
3. -- ananassi, uve 13 %,
3. -- altre frutta, compresi imiscugli di frutta o parti commestibili di piante 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39,da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39,da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intendeper
4. -- titolo alcolometrico massico effettivo il numero dichilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
4. --% mas il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo le specie dei succhi
5. -- succo di limone o di pomodoro 3,
5. -- succo di mela 11,
5. -- succo di uva 15,
5.-- succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli disucchi 13.
6. Per succo di uva "compreso il mosto di uva" concentrato "sottovoci 2009 60 51 e 2009 6071" si intende il succo "compreso il mosto" di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento "CEE"n. 558/93, non e' inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91,2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 9216, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 200892 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36,2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 9097, si considerano come frutta tropicali guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiu', litchi, frutta di jack "pane di scimmia", sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91,2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 9216, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 200892 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come noci tropicali le noci di cocco, di acagiu', del Brasile, di arec "o dibetel", di cola e macadamia.

CAPITOLO 21
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
Note
1. Questo capitolo non comprende
1. a" le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;
1. b" i succedanei torrefatti del caffe', contenenti caffe' in qualsiasi proporzione "voce 0901"
1. c" il te' aromatizzato"voce 0902"
1. d" le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
1. e" le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci2103 o 2104, contenenti piu' di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti "capitolo 16"
1.f" i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;
1. g" gli enzimi preparati della voce 3507.
2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b"rientrano nella voce 2101.
3. Ai sensi della voce 2104, per preparazioni alimentari composte omogeneizzate si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di piu' sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione,
non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantita',frammenti visibili.
Note complementari
1. Ai sensi delle sottovoci 2103 20 00 e 2103 90 90 non e' considerata come salsa preparata una preparazione a base di ortaggi o legumi, di frutta o di altre parti commestibili di piante, il cuitasso di passaggio di questi ingredienti attraverso un setaccio di tela metallica, con maglie dell'apertura di 5 mm, dopo risciacquo con acqua ad una temperatura di 20 °C, e' inferiore all%26#8482;80 %,in peso, della preparazione.
2. Il termine amido o fecola di cui alle sottovoci 2106 10 20 e2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.
3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 10 per preparazioni dette fondute si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, dimaterie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % edinferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruye're, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie"kirsch", fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.
3. L'ammissione in questa sottovoce e', inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasc |